Invio di un reclamo
Come previsto dalle disposizioni normative in materia, Arco Leasing Srl si è dotata di un Ufficio Reclami al quale rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Società, ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui Arco Leasing Srl abbia gestito operazioni o servizi.
Il cliente può presentare un reclamo:
- via posta ordinaria o lettera raccomandata A/R:
Ufficio Reclami
Via Luigi Cadorna 2 20844 Triuggio (MB) - via posta elettronica: arcoleasinspa@legalmail.it
Arco Leasing Srl si impegna a fornire una risposta scritta entro 60 giorni.
La Arco Leasing Srl Agenzia in attività finanziaria, non ricade sotto la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario pertanto il cliente in assenza di risposta entro i termini previsti o nel caso in cui l’esito del reclamo non venga giudicato soddisfacente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
Conciliatore Bancario Finanziario
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore è possibile chiedere informazioni al personale di Arco Leasing Srl:
Contattare direttamente il Conciliatore:
Conciliatore Bancario Finanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma
Telefono: 06674821
Fax: 0667482250
E-mail: associazione@conciliatorebancario.it
Consultare il sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it
Il cliente può rivolgersi al Conciliatore anche in assenza di preventivo reclamo a Arco Leasing Srl
Rendiconto sulla gestione dei reclami
ANNO
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N° RECLAMI
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2008
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2009
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2010
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2011
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2012
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o
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ANNO
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N° RECLAMI
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2013
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2014
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o
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2015
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2016
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2017
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ANNO
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N° RECLAMI
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2018
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2019
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2020
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2021
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2022
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2023
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Definizione Reclamo – Nota 1
Banca d’Italia definisce quale Reclamo ogni contestazione scritta (es. lettera, fax, e-mail) di un comportamento anche omissivo dell’intermediario a quest’ultimo indirizzata da un Cliente (Disposizioni sulla trasparenza) e qualifica come Cliente “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Per le operazioni di factoring, si considera Cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di Cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all’attività professionale” (“Disposizioni sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” di Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni).